PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti tessili e dei loro accessori commercializzati nel territorio italiano.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai prodotti tessili come definiti dall'articolo 2, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni vigenti in materia di sicurezza di tali prodotti.
      3. Ai prodotti tessili soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria si applicano le disposizioni della presente legge unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) prodotti tessili, i prodotti definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;

          b) accessori, quelli definiti dall'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni.

      2. Sono da considerare prodotti tessili ed accessori, di cui al comma 1, lettere a) e b), quelli destinati al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibili di essere utilizzati dal consumatore, anche se non a lui destinati, forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che siano nuovi, usati o rimessi a nuovo. Tale

 

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definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi di antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

Art. 3.
(Procedure di consultazione e di coordinamento).

      1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 4, provvede, con proprio decreto, a individuare quale oggetto della vigilanza il prodotto tessile definito non sicuro per la salute del consumatore e le relative sanzioni per i produttori, gli importatori e i distributori inadempienti. Il medesimo decreto provvede inoltre:

          a) a individuare le autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza;

          b) a individuare una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore tessile e dei consumatori;

          c) a individuare un laboratorio nazionale di seconda istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

          d) a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e le dermatiti da contatto;

          e) a disporre l'obbligo, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, relativo alla rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo.

 

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      2. Gli operatori del settore tessile devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro un prodotto tessile o qualsiasi accessorio destinato al consumo. A tale fine, detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentono di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedono, le relative informazioni.

Art. 4.
(Controlli).

      1. I prodotti tessili e i loro accessori destinati al consumatore sono soggetti a vigilanza ai fini della tutela della salute pubblica. Per le attività di controllo il Ministro della salute si avvale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMA) e, tramite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL).
      2. Al fine di cui al comma 1, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA possono procedere a ispezioni e a prelievi di campioni presso la sede dell'importatore, presso i punti di stoccaggio e presso i punti vendita dei prodotti.
      3. A seguito dell'attivazione del sistema rapido di allerta del RAPEX, di cui all'allegato II della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con il Corpo della guardia di finanza secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA possono procedere a ispezioni e a prelievi di campioni nei luoghi dove si producono, si conservano in deposito, si smerciano o si consumano i prodotti tessili e i loro accessori, compresi gli scali e i mezzi di trasporto. I predetti dipartimenti e uffici possono, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove necessario per la tutela della salute pubblica, alla loro distruzione.

 

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      4. Le analisi dei campioni di prima istanza sono compiute da laboratori accreditati, quelle di seconda istanza da un laboratorio nazionale allo scopo autorizzato. Quando dall'analisi di prima istanza risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il laboratorio trasmette il risultato al dipartimento di prevenzione della ASL o all'USMA che ha effettuato il prelievo; il dipartimento di prevenzione della ASL trasmette il risultato al rispettivo assessorato regionale competente per la sanità, che a sua volta invia la comunicazione al Ministero della salute; l'USMA invia la comunicazione direttamente al Ministero della salute. Il dipartimento di prevenzione della ASL o l'USMA che ha effettuato i prelievi comunica congiuntamente il nominativo del distributore presso cui è stato effettuato il prelievo e comunica al rispettivo produttore o importatore il risultato delle analisi unendovi il verbale di prelevamento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la richiesta di ritiro della merce e le indicazioni per la richiesta di revisione delle analisi seconda istanza. Analoga comunicazione è inviata al produttore o all'importatore nel caso il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.
      5. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati devono comunicare l'avvenuto ritiro della merce al dipartimento di prevenzione della ASL o all'USMA che ha effettuato i prelievi e possono presentare allo stesso istanza di revisione. Le analisi di revisione sono eseguite presso il laboratorio nazionale allo scopo autorizzato, entro il termine massimo di due mesi. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il laboratorio nazionale invia comunicazione alle autorità sanitarie che hanno effettuato il prelievo. Nel caso in cui l'autorità sanitaria che ha effettuato il prelievo sia il dipartimento di prevenzione della ASL, questo trasmette entro quindici giorni la comunicazione all'assessorato regionale
 

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competente per la sanità; se il prelievo è stato effettuato dall'USMA, questo trasmette la comunicazione direttamente al Ministero della salute. L'autorità che ha effettuato il prelievo trasmette comunque la relativa denuncia all'autorità giudiziaria, nel caso in cui non siano state ottemperate le prescrizioni impartite e nel caso in cui non sia stato effettuato il ritiro della merce. Nel caso di frode che comporta danno per la salute del consumatore, il dipartimento di prevenzione della ASL o l'USMA trasmette immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria.
      6. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA avviano le attività di ispezione e di prelievo sulla base di apposita programmazione annuale del Ministero della salute, su segnalazione degli operatori della catena distributiva, delle associazioni dei consumatori e degli utenti nonché del sistema rapido di allerta del RAPEX, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con il Corpo della guardia di finanza secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave, il Ministero della salute, unitamente alle amministrazioni di cui al citato articolo 3, intraprende le azioni necessarie, tenuto conto delle linee guida che riguardano la gestione del RAPEX.
      7. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA adottano le misure di cui al comma 6 tenendo conto del principio di precauzione e agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuare le misure in modo proporzionato alla gravità del rischio. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dalla presente legge, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.
      8. Per le finalità di cui alla presente legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza
 

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pubblica, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e del Corpo della guardia di finanza, i quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema rapido di allerta del RAPEX e agiscono secondo le norme e le facoltà a essi attribuite dall'ordinamento vigente.
      9. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti che disciplinano i controlli di competenza.